Quando convengono i lavori in fune rispetto al ponteggio?
Creata 22 giugno 2026 | Aggiornata 22 giugno 2026
I lavori su fune offrono vantaggi concreti rispetto al ponteggio in determinate condizioni:
- Velocità di esecuzione: l'allestimento degli ancoraggi e la calata degli operatori richiedono frazioni del tempo necessario al montaggio e smontaggio di un ponteggio.
- Riduzione dei costi: si eliminano noleggio, trasporto e montaggio delle strutture e, nei centri urbani, i costi di occupazione del suolo pubblico.
- Accessibilità totale: consentono di raggiungere punti remoti, sbalzi, pareti verticali, torri, ciminiere, dighe e ponti dove il ponteggio è impraticabile o impossibile.
- Minimo impatto e ingombro: non occupano il suolo, non bloccano passaggi o traffico e sono ideali per edifici storici e per interventi puntuali e urgenti (pulizia vetri, lattoneria, fotovoltaico, sigillature, grondaie, restauro).
Il ponteggio resta preferibile, invece, per i lavori di lunga durata, sull'intera superficie, con materiali pesanti o con più operatori che necessitano di un piano di lavoro stabile e continuo nel tempo.
Il vincolo normativo (fondamentale). La "convenienza" non basta a giustificare la scelta. Il D.Lgs. 81/08, art. 111, impone la priorità delle misure di protezione collettiva (il ponteggio è un DPC) rispetto a quelle individuali (le funi sono DPI). Di conseguenza, l'uso delle funi è ammesso solo per lavorazioni temporalmente limitate e a seguito di una valutazione dei rischi (DVR/POS) da cui emerga l'impossibilità o la maggiore pericolosità nell'impiego di attrezzature più sicure (art. 111, comma 4). In sintesi: il lavoro su fune è l'eccezione, non la regola, e il solo risparmio economico non è una motivazione sufficiente.
Requisiti d'impiego. Quando le funi sono ammesse, l'art. 116 del D.Lgs. 81/08 impone condizioni stringenti: un sistema con almeno due funi ancorate separatamente (fune di lavoro e fune di sicurezza), imbracatura di sostegno, dispositivo autobloccante e dispositivo mobile anticaduta, lavori programmati e sorvegliati con piano di emergenza e soccorso, e il divieto di lavorare da soli. Gli operatori devono possedere formazione specifica (Allegato XXII: 32 ore per l'addetto, 40 per il preposto) e l'addestramento all'uso dei DPI di III categoria anticaduta.
In conclusione, i lavori in fune convengono quando il ponteggio è tecnicamente impossibile, sproporzionato o eccessivamente invasivo per un intervento limitato nel tempo, sempre previa valutazione dei rischi che ne legittimi l'adozione.