Chi redige il DVR?
Creata 14 maggio 2026 | Aggiornata 14 maggio 2026
La redazione del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi è uno degli obblighi più importanti previsti dal D.Lgs. 81/08 e rappresenta una responsabilità diretta del datore di lavoro. La normativa stabilisce infatti che la valutazione dei rischi sia un obbligo non delegabile, fondamentale per garantire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere costruito sulla reale organizzazione aziendale e non può essere copiato o standardizzato in modo generico. Ogni azienda presenta infatti rischi differenti legati a:
- settore di attività;
- mansioni svolte;
- attrezzature utilizzate;
- ambienti di lavoro;
- sostanze impiegate;
- organizzazione interna.
Per questo motivo il DVR deve essere sviluppato attraverso un lavoro congiunto tra diverse figure della prevenzione aziendale.
Le principali figure coinvolte nella redazione del DVR sono:
- Datore di lavoro: è il responsabile ultimo della valutazione dei rischi e firma il documento assumendosi la responsabilità legale del contenuto;
- RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: fornisce supporto tecnico nell’identificazione dei pericoli, nell’analisi dei rischi e nella definizione delle misure preventive;
- Medico competente: contribuisce alla valutazione dei rischi che possono avere effetti sulla salute dei lavoratori, come esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, rumore, vibrazioni o movimentazione manuale dei carichi;
- RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: deve essere consultato preventivamente prima della redazione del DVR e può formulare osservazioni e proposte.
Il coinvolgimento di queste figure non è solo formale, ma rappresenta un elemento essenziale per creare una valutazione dei rischi realmente efficace e conforme alla normativa.
Molte aziende si chiedono se sia ancora possibile utilizzare forme semplificate di DVR. Negli anni la normativa è cambiata e oggi è importante distinguere correttamente i casi previsti dalla legge.
Attualmente:
- le aziende fino a 10 lavoratori possono utilizzare le procedure standardizzate previste dalla normativa per la redazione del DVR;
- le aziende tra 11 e 50 lavoratori possono anch’esse utilizzare procedure standardizzate solo nei casi consentiti dalla legge e in assenza di particolari fattori di rischio;
- le aziende con oltre 50 lavoratori devono predisporre un DVR completo e specifico, senza possibilità di semplificazione.
È importante chiarire un aspetto spesso frainteso: la vecchia possibilità di autocertificazione del DVR non è più ammessa. Oggi anche le microimprese devono comunque redigere un documento di valutazione dei rischi, seppur eventualmente tramite procedure standardizzate.
Il datore di lavoro, inoltre, non può:
- delegare a terzi la responsabilità della valutazione dei rischi;
- firmare DVR predisposti senza verificarne i contenuti;
- utilizzare documenti generici identici per aziende differenti;
- adottare modelli standard privi di riferimenti ai rischi reali presenti in azienda.
Un DVR generico o non aggiornato può comportare:
- pesanti sanzioni amministrative e penali;
- sospensione dell’attività imprenditoriale;
- responsabilità dirette in caso di infortunio sul lavoro;
- contestazioni durante controlli da parte di ASL, INL o organi ispettivi.
Per questo motivo è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati nella consulenza sicurezza sul lavoro, capaci di sviluppare un DVR realmente aderente alle attività aziendali e conforme agli obblighi previsti dal Testo Unico Sicurezza.
Un DVR efficace non serve solo a rispettare la legge, ma diventa uno strumento strategico per:
- prevenire incidenti e infortuni;
- migliorare la gestione della sicurezza;
- aumentare la consapevolezza dei lavoratori;
- tutelare l’azienda sotto il profilo organizzativo e legale.