Si può fare formazione sicurezza in e-learning?
Creata 14 maggio 2026 | Aggiornata 14 maggio 2026
Sì, la formazione generale e parte di quella specifica a basso rischio possono essere erogate in modalità e-learning, ma con limiti precisi.
Cosa può essere fatto in e-learning:
- Formazione generale lavoratori (4 ore): ammessa integralmente in e-learning
- Formazione specifica a basso rischio (4 ore): ammessa in e-learning se non prevede addestramento pratico
- Parte teorica di corsi misti (es. antincendio basso rischio, formazione preposti teorica)
Cosa NON può essere fatto in e-learning:
- Parte pratica di qualsiasi corso: addestramento obbligatorio in presenza
- Formazione specifica a rischio medio e alto: richiede presenza per la componente pratica
- Corsi con DPI di 3ª categoria (lavori in quota, spazi confinati)
- Abilitazioni attrezzature (carrelli, gru, PLE): la parte pratica è sempre obbligatoriamente in presenza
- Primo soccorso: obbligatoria la parte pratica con manichini
- Antincendio livello medio (8 ore) e alto (16 ore): parte pratica con estintori in presenza
Requisiti per l'e-learning valido:
- Piattaforma conforme ai requisiti tecnici dell'Accordo Stato-Regioni 7/7/2016
- Tracciamento della fruizione (tempo minimo, test di verifica)
- Attestato conforme con riferimento alla modalità di erogazione
Riferimento normativo: Accordo Stato-Regioni 7/7/2016; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.