Quale normativa regola il corso muletto?
Creata 14 maggio 2026 | Aggiornata 14 maggio 2026
Il corso carrelli elevatori è regolato dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che disciplina formazione, addestramento e abilitazione degli operatori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori.
La normativa prevede che tutti i lavoratori incaricati dell’utilizzo del muletto ricevano formazione teorica e pratica adeguata prima dell’utilizzo dell’attrezzatura.
L’art. 73 del D.Lgs. 81/08 stabilisce infatti che le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari possano essere utilizzate esclusivamente da lavoratori:
- formati;
- informati;
- addestrati;
- abilitati in modo documentato.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 aggiorna e integra quanto già previsto dall’Accordo del 22 febbraio 2012, definendo in modo dettagliato:
- durata minima dei corsi;
- contenuti teorici e pratici;
- modalità di verifica dell’apprendimento;
- aggiornamento quinquennale;
- tipologie di carrelli elevatori;
- obbligo di prova pratica specifica.
Il corso carrelli elevatori deve avere una durata minima di 12 ore, suddivise in:
- 1 ora di modulo giuridico-normativo;
- 7 ore di modulo tecnico;
- 4 ore di modulo pratico.
Il modulo giuridico-normativo approfondisce:
- obblighi del datore di lavoro;
- responsabilità dell’operatore;
- riferimenti normativi;
- utilizzo corretto delle attrezzature.
Il modulo tecnico affronta invece:
- componenti del carrello elevatore;
- dispositivi di sicurezza;
- stabilità del mezzo;
- rischi operativi;
- portata e baricentro;
- manutenzione e controlli.
La parte pratica rappresenta un elemento obbligatorio dell’abilitazione muletto e deve essere svolta su attrezzature reali.
La normativa richiede una prova pratica specifica per ogni tipologia di carrello per cui si vuole ottenere l’abilitazione.
Le principali categorie di attrezzature coperte dal corso carrelli elevatori sono:
- carrelli industriali semoventi;
- carrelli semoventi a braccio telescopico;
- carrelli o sollevatori telescopici rotativi.
L’abilitazione ottenuta è valida esclusivamente per le categorie di attrezzature effettivamente utilizzate durante la formazione pratica.
Questo significa che:
- un operatore abilitato solo ai muletti industriali non può utilizzare automaticamente un telescopico;
- chi utilizza un carrello rotativo deve possedere specifica formazione pratica su quella macchina;
- ogni categoria deve essere indicata chiaramente nell’attestato.
L’attestato carrelli elevatori deve essere:
- individuale;
- nominativo;
- tracciabile;
- valido su tutto il territorio nazionale;
- coerente con le attrezzature utilizzate.
La validità dell’abilitazione è di 5 anni.
Alla scadenza è obbligatorio frequentare l’aggiornamento carrelli elevatori, che deve avere:
- durata minima di 4 ore;
- almeno 3 ore di pratica;
- esercitazioni operative su carrelli reali.
L’aggiornamento serve a mantenere nel tempo le competenze pratiche necessarie per utilizzare il muletto in sicurezza durante le attività di movimentazione merci.
Oltre all’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni 2025, la normativa di riferimento comprende anche:
- Allegato VI del D.Lgs. 81/08, relativo alle disposizioni sull’uso delle attrezzature di lavoro;
- Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, base normativa originaria per l’abilitazione degli operatori.
L’obiettivo del quadro normativo è garantire che ogni operatore addetto alla conduzione dei carrelli elevatori possieda competenze teoriche e pratiche adeguate per prevenire incidenti durante la movimentazione dei carichi.