Per chi è obbligatorio il corso lavori in quota?
Creata 14 maggio 2026 | Aggiornata 14 maggio 2026
Il corso lavori in quota è obbligatorio per i lavoratori che svolgono attività con rischio di caduta dall’alto, in particolare quando l’attività espone il lavoratore a una caduta da una quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, secondo la definizione di lavoro in quota prevista dal D.Lgs. 81/08.
L’obbligo formativo riguarda tutti i lavoratori che, anche in modo non continuativo, devono operare su tetti, coperture, ponteggi, scale, trabattelli, strutture, impianti o altre postazioni sopraelevate. Quando per svolgere l’attività vengono utilizzati DPI anticaduta di III categoria, come imbracature, cordini, assorbitori di energia, dispositivi retrattili o linee vita, è necessario anche l’addestramento pratico all’uso corretto dei dispositivi.
Rientrano tra i destinatari del corso, ad esempio:
- operatori edili e maestranze di cantiere;
- manutentori di coperture, facciate, capannoni e strutture industriali;
- tecnici impiantisti che lavorano in quota;
- coperturisti, lattonieri e installatori di linee vita;
- montatori di strutture metalliche, carpenterie e prefabbricati;
- addetti che utilizzano scale, trabattelli o sistemi di accesso in quota;
- lavoratori che utilizzano imbracature, cordini, assorbitori, dispositivi retrattili o sistemi anticaduta;
- operatori su piattaforme di lavoro elevabili, fermo restando che per l’uso della PLE è richiesto anche lo specifico corso di abilitazione.
L’obbligo non dipende solo dalla frequenza con cui si lavora in quota, ma dalla presenza effettiva del rischio di caduta dall’alto nella mansione o nell’attività affidata. Anche un intervento occasionale, una manutenzione programmata o un sopralluogo tecnico su una copertura possono richiedere formazione, informazione e addestramento adeguati, se espongono il lavoratore a un rischio significativo.
Per i lavoratori autonomi e gli artigiani, il D.Lgs. 81/08 prevede obblighi specifici e l’Accordo Stato-Regioni 2025 richiama la formazione anche come riferimento per i soggetti di cui all’art. 21, tenendo conto dei rischi propri dell’attività svolta. In pratica: chi opera in quota deve poter dimostrare di conoscere il rischio, utilizzare correttamente i DPI e applicare procedure operative sicure.