Chi deve fare la formazione specifica rischio alto?
Creata 14 maggio 2026 | Aggiornata 14 maggio 2026
La formazione specifica lavoratori rischio alto è obbligatoria per tutti i lavoratori che operano in aziende classificate a rischio alto sulla base del codice ATECO e della valutazione dei rischi contenuta nel DVR aziendale.
Il principio previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 è molto chiaro: quando il lavoratore è esposto a rischi elevati, la formazione deve essere più approfondita, specifica e coerente con le attività realmente svolte.
Questo significa che il corso da 12 ore non rappresenta una scelta organizzativa del datore di lavoro, ma un obbligo normativo da completare prima che il lavoratore venga esposto operativamente ai rischi della mansione.
Rientrano tipicamente nell’obbligo di formazione rischio alto:
- operai edili;
- addetti di cantiere;
- carpentieri e muratori;
- ferraioli e gruisti;
- manutentori meccanici ed elettrici;
- operatori industriali;
- addetti a impianti chimici e farmaceutici;
- operatori logistici con mezzi di sollevamento;
- addetti alla movimentazione di merci pericolose;
- tecnici impiantisti;
- installatori;
- lavoratori equiparati ai sensi del D.Lgs. 81/08, come tirocinanti, stagisti e soci lavoratori.
La formazione deve essere strettamente collegata ai rischi concreti presenti nell’attività lavorativa. Per questo motivo il DVR aziendale diventa il documento centrale per definire:
- livello di rischio;
- contenuti formativi;
- eventuali integrazioni necessarie;
- procedure operative da trattare durante il corso.
L’obbligo formativo non riguarda solo i nuovi assunti. La normativa prevede infatti che la formazione venga aggiornata, integrata o ripetuta ogni volta che cambiano in modo significativo le condizioni operative del lavoratore.
Questo avviene, ad esempio, quando:
- il lavoratore cambia mansione;
- vengono introdotte nuove macchine o attrezzature;
- cambiano i processi produttivi;
- emergono nuovi rischi;
- vengono adottate nuove tecnologie;
- si verificano infortuni o quasi-infortuni che evidenziano criticità operative.
Un caso molto frequente riguarda il passaggio interno di mansione.
Ad esempio, un lavoratore assunto inizialmente come addetto al magazzino può avere ricevuto una formazione coerente con i rischi logistici e movimentazione merci. Se successivamente viene trasferito in officina e inizia a utilizzare macchine utensili o attrezzature industriali, la formazione precedente non è più sufficiente.
In quel momento il datore di lavoro deve garantire una nuova formazione coerente con:
- i rischi meccanici;
- le nuove procedure operative;
- le attrezzature utilizzate;
- il livello di esposizione reale della mansione.
La normativa richiede inoltre che tutta la formazione sia:
- documentata;
- tracciabile;
- verificabile;
- coerente con le attività svolte dal lavoratore.
In caso di ispezione INL o ASL, oppure dopo un infortunio, la documentazione formativa è uno dei primi elementi verificati dagli organi di vigilanza e dalla magistratura.
Gli ispettori controllano in particolare:
- data della formazione;
- coerenza con la mansione;
- livello di rischio corretto;
- aggiornamenti effettuati;
- presenza degli attestati;
- contenuti del percorso formativo.
Una formazione non adeguata al rischio reale viene spesso considerata equivalente a una mancata formazione, con conseguenze che possono diventare molto rilevanti sotto il profilo amministrativo, civile e penale.