Quando va fatto l'aggiornamento lavori in quota?
Creata 14 maggio 2026 | Aggiornata 14 maggio 2026
L’aggiornamento del corso lavori in quota e dei DPI anticaduta di 3ª categoria deve essere effettuato generalmente ogni 5 anni dalla data di conclusione del corso base, in conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di formazione, addestramento e utilizzo dei DPI di III categoria.
La periodicità quinquennale rappresenta la scadenza normalmente adottata per mantenere valida la formazione del lavoratore e garantire competenze operative aggiornate nell’utilizzo di imbracature, cordini, dissipatori, dispositivi retrattili e sistemi anticaduta.
Il datore di lavoro può però anticipare l’aggiornamento del corso lavori in quota quando cambiano le condizioni operative o emergono nuovi rischi che richiedono un retraining specifico. Questo può avvenire, ad esempio, nei seguenti casi:
- introduzione di nuovi DPI anticaduta o nuove attrezzature;
- modifica delle procedure operative aziendali;
- cambiamento del contesto di lavoro o dei rischi specifici;
- incidenti, infortuni o near miss che evidenziano criticità operative;
- lungo periodo di inattività del lavoratore nell’utilizzo dei DPI;
- aggiornamenti normativi o evoluzioni tecniche significative.
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce infatti che la formazione e l’addestramento debbano essere adeguati, specifici e periodicamente aggiornati in relazione all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi pericoli.
Un attestato scaduto può comportare conseguenze rilevanti sia durante controlli ispettivi sia in caso di infortunio sul lavoro, con possibili responsabilità a carico del datore di lavoro. Per questo motivo è consigliabile monitorare costantemente le scadenze formative attraverso una matrice aziendale aggiornata e programmare i rinnovi con anticipo.