Quando serve il DUVRI?
Creata 22 giugno 2026 | Aggiornata 22 giugno 2026
Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, è previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Deve essere redatto dal datore di lavoro committente quando affida un’attività in appalto, contratto d’opera o somministrazione e l’esecuzione avviene in luoghi di cui il committente ha la disponibilità giuridica.
Serve, ad esempio, per attività come:
- manutenzioni;
- pulizie;
- facchinaggio;
- installazioni;
- assistenza tecnica;
- servizi svolti da ditte esterne;
- interventi di lavoratori autonomi presso l’azienda.
Il DUVRI non valuta i rischi propri dell’impresa appaltatrice, ma solo i rischi da interferenza, cioè quelli che nascono dalla sovrapposizione tra attività diverse: presenza contemporanea di personale interno ed esterno, utilizzo condiviso di spazi, accessi, impianti, attrezzature, viabilità interna o procedure di emergenza. L’art. 26 richiede infatti che il documento indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
Il DUVRI non è obbligatorio per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, oppure lavori e servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno, salvo che siano presenti rischi rilevanti come incendio elevato, ambienti confinati, amianto, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, biologici o rischi particolari dell’Allegato XI.
In sintesi: il DUVRI serve ogni volta che un’attività affidata a soggetti esterni può interferire con l’organizzazione, gli ambienti o le lavorazioni del committente. Non è un documento “automatico” per ogni fornitura, ma diventa necessario quando esistono interferenze da valutare e gestire.