Quando è obbligatorio il Documento sulla protezione contro le esplosioni?
Creata 9 giugno 2026 | Aggiornata 9 giugno 2026
Il Documento sulla protezione contro le esplosioni (DPCE) è obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Lo prevede l'art. 294 del D.Lgs. 81/2008: il Datore di Lavoro deve redigerlo prima dell'inizio dell'attività e aggiornarlo a ogni modifica rilevante di luoghi, attrezzature o organizzazione del lavoro.
L'obbligo scatta come esito della valutazione del rischio di esplosione richiesta dall'art. 290: se da tale valutazione emerge la possibilità che si formino atmosfere esplosive, il DPCE diventa atto dovuto. Non è un documento autonomo e isolato, ma parte integrante e coerente con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): può esservi incluso o richiamato, purché ne risulti chiaramente tracciabile il percorso valutativo.
Secondo l'art. 294, il DPCE deve precisare in particolare che:
- i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati complessivamente;
- saranno adottate misure adeguate a raggiungere gli obiettivi di tutela;
- sono indicati i luoghi ripartiti in zone (classificazione delle aree a rischio esplosione);
- sono indicati i luoghi a cui si applicano le prescrizioni minime dell'Allegato L;
- luoghi, attrezzature e dispositivi di allarme sono progettati, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo conto della sicurezza;
- sono stati adottati accorgimenti per l'uso sicuro delle attrezzature di lavoro.
Per quanto riguarda l'aggiornamento, il DPCE va riveduto ogniqualvolta i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione subiscano modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti — ad esempio l'introduzione di un nuovo impianto, di una nuova sostanza o la riconfigurazione di un reparto.
Tuttavia, è importante sottolineare che la sola installazione di apparecchiature conformi non sostituisce il documento: la scelta delle misure adottate e la classificazione in zone devono essere formalmente giustificate nel DPCE. La sua mancanza o incompletezza espone il Datore di Lavoro alle sanzioni previste dall'art. 297 del D.Lgs. 81/2008. Per questo motivo il DPCE va trattato come strumento gestionale vivo, non come adempimento una tantum.