Quale normativa regola l'aggiornamento ponteggi?
Creata 14 maggio 2026 | Aggiornata 14 maggio 2026
L'aggiornamento ponteggi è regolato dall'art. 136 e dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08. La periodicità è quadriennale (4 anni, non 5 come per altri attestati) con durata minima di 4 ore (almeno 3 di pratica).
Perché 4 anni e non 5: la normativa sceglie un ciclo più corto perché il ponteggio è la struttura più sensibile alla pratica operativa. Tecniche di montaggio, ancoraggi, dispositivi anticaduta e PiMUS vanno tenuti freschi più frequentemente rispetto ad altre attrezzature.
Conseguenze della qualifica scaduta:
- La qualifica viene sospesa automaticamente
- Il lavoratore non può più operare al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi
- Il datore di lavoro è in violazione dell'art. 136 D.Lgs. 81/08
- Il CSE può sospendere le lavorazioni per assenza di personale formato
Normativa di riferimento: art. 136 D.Lgs. 81/08, Allegato XXI D.Lgs. 81/08.