Quale normativa regola l'aggiornamento ponteggi?

Creata 14 maggio 2026 | Aggiornata 14 maggio 2026

Corsi di formazione 81/08 Formazione ponteggi

L'aggiornamento ponteggi è regolato dall'art. 136 e dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08. La periodicità è quadriennale (4 anni, non 5 come per altri attestati) con durata minima di 4 ore (almeno 3 di pratica).

Perché 4 anni e non 5: la normativa sceglie un ciclo più corto perché il ponteggio è la struttura più sensibile alla pratica operativa. Tecniche di montaggio, ancoraggi, dispositivi anticaduta e PiMUS vanno tenuti freschi più frequentemente rispetto ad altre attrezzature.

Conseguenze della qualifica scaduta:

  • La qualifica viene sospesa automaticamente
  • Il lavoratore non può più operare al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi
  • Il datore di lavoro è in violazione dell'art. 136 D.Lgs. 81/08
  • Il CSE può sospendere le lavorazioni per assenza di personale formato

Normativa di riferimento: art. 136 D.Lgs. 81/08, Allegato XXI D.Lgs. 81/08.

Domande correlate

A chi è rivolto l'aggiornamento ponteggi?

L'aggiornamento è rivolto a tutti i lavoratori che hanno completato il corso Addetti al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione Ponteggi e devono mantenere attiva l'abilitazione. Riguarda edili, carpentieri, manutentori e operatori specializzati di cantiere che continuano a operare sui ponteggi.

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Cosa si fa nell'aggiornamento ponteggi?

Il corso aggiorna le competenze su normativa, tipologie di ponteggi, schemi di montaggio, ancoraggi, parapetti, DPI anticaduta, PiMUS, manutenzione e ispezioni. Si svolge presso il centro di formazione di Sicurlive Group a Brescia con esercitazioni pratiche su ponteggi reali.

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Ogni quanto va aggiornato il corso ponteggi?

L'aggiornamento del corso ponteggi va effettuato ogni 4 anni, secondo l'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08. È obbligatorio per mantenere attiva la qualifica di addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi e operare legalmente in cantieri edili e infrastrutturali.

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