Qual è il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso aziendale?
Creata 21 maggio 2026 | Aggiornata 21 maggio 2026
Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso aziendale è definito dall'Allegato 1 del D.M. 388/2003 ed è obbligatorio per tutte le aziende di gruppo A e B. Non si tratta di un elenco indicativo: i presidi devono essere tutti presenti, in corretto stato d'uso e non scaduti, per tutta la durata dell'attività lavorativa.
La dotazione minima comprende, tra gli altri: guanti sterili monouso, flacone di soluzione cutanea di iodopovidone, flacone di soluzione fisiologica, compresse di garza sterile, pinzette da medicazione sterili, confezione di cotone idrofilo, confezioni di cerotti, rotoli di cerotto, forbici, lacci emostatici, ghiaccio pronto uso, sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, termometro, apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
È importante chiarire che questo elenco rappresenta il minimo normativo: in contesti con rischi specifici — chimici, termici, meccanici, biologici — il medico competente e il RSPP possono indicare l'integrazione della dotazione con presidi aggiuntivi coerenti con i rischi reali presenti in azienda. Un magazzino con movimentazione meccanica dei carichi, ad esempio, potrà necessitare di presidi diversi rispetto a un ufficio amministrativo.
Il pacchetto di medicazione, previsto per le aziende di gruppo C, ha invece una dotazione più essenziale, definita dall'Allegato 2 del D.M. 388/2003, ed è concepito per un intervento di prima risposta in contesti con organico ridotto.
Il contenuto della cassetta non deve solo essere presente al momento dell'acquisto: deve essere mantenuto completo e aggiornato nel tempo. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire il reintegro dei materiali utilizzati, scaduti o deteriorati. La responsabilità operativa del controllo periodico è affidata agli addetti al primo soccorso designati, che devono verificare con regolarità sia la completezza sia lo stato di conservazione di ogni singolo presidio.