Chi redige il POS cantiere?
Creata 2 luglio 2026 | Aggiornata 2 luglio 2026
Il Piano Operativo di Sicurezza è un documento proprio di ogni impresa esecutrice che opera nel cantiere. Ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è il soggetto obbligato alla redazione e alla firma del POS. Questo vale sia per l'impresa affidataria (quella che ha il contratto diretto con il committente) che per ogni subappaltatrice operante nel cantiere con propri lavoratori.
Ogni impresa presente nel cantiere redige il proprio POS autonomamente: non esiste un POS unico per tutto il cantiere — quello è il PSC, di competenza del Coordinatore per la Sicurezza.
Il datore di lavoro può delegare la redazione materiale del documento a soggetti competenti interni o esterni, pur mantenendo la responsabilità giuridica della firma:
- RSPP interno o esterno (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): figura tecnica che conosce la valutazione dei rischi aziendale e può tradurla nelle specifiche del singolo cantiere
- Direttore tecnico di cantiere o capocantiere con adeguata preparazione tecnica: ha la conoscenza operativa delle lavorazioni previste
- Consulente HSE esterno: professionista della sicurezza che elabora il POS su incarico dell'impresa, sulla base del sopralluogo del cantiere e delle informazioni fornite dall'impresa stessa
- ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione): in supporto all'RSPP
In tutti i casi, il POS deve essere firmato dal datore di lavoro, che ne certifica la correttezza e ne assume la responsabilità.
Il D.Lgs. 81/08 Allegato XV stabilisce che il POS deve essere elaborato specificamente per ogni cantiere. Un documento standard, non adattato alle lavorazioni e ai rischi concreti del sito, è considerato formalmente inadeguato dagli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro) e non assolve all'obbligo di legge. Chi redige il POS deve quindi conoscere:
- Le fasi lavorative che l'impresa svolgerà nel cantiere specifico
- I rischi interferenziali con le altre imprese presenti
- Le caratteristiche fisiche del cantiere: accessi, planimetria, depositi, presenza di linee aeree, rischio elettrico, amianto, ecc.
- Le macchine e attrezzature effettivamente utilizzate
Il POS è obbligatorio nei cantieri soggetti a notifica preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/08) e in tutti i cantieri per i quali è stato redatto il PSC. I cantieri soggetti a notifica sono quelli che superano almeno uno di questi parametri:
- Durata prevista superiore a 30 giorni lavorativi con più di 20 lavoratori contemporaneamente
- Volume complessivo superiore a 500 uomini-giorno
- Presenza di lavori che espongono a rischi particolari elencati nell'Allegato XI (scavi profondi, demolizioni, rischio elettrico, agenti chimici o biologici, ecc.)
Una volta redatto, il POS deve essere consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) prima che l'impresa inizi i propri lavori. Il CSE ha il compito di:
- Verificare la congruenza del POS con il PSC e con i POS delle altre imprese
- Richiedere integrazioni o correzioni se il documento è incompleto o inadeguato
- Sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e immediato
Il POS non sostituisce il PSC né viceversa: sono documenti complementari con autori e scopi distinti.
L'assenza del POS o la sua inadeguatezza espongono il datore di lavoro dell'impresa esecutrice a:
- Arresto fino a 2 mesi o ammenda ai sensi dell'art. 159 D.Lgs. 81/08
- Sospensione dell'attività imprenditoriale del cantiere da parte dell'Ispettorato del Lavoro (art. 14 D.Lgs. 81/08) nei casi più gravi
Sicurlive Group supporta le imprese edili e industriali nella redazione del POS come parte dei servizi di consulenza HSE e RSPP esterno. I consulenti Sicurlive effettuano il sopralluogo del cantiere, raccolgono le informazioni sulle lavorazioni previste e redigono un POS conforme all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08, pronto per la firma del datore di lavoro e la consegna al CSE. Servizio disponibile per cantieri in Lombardia e nel Nord Italia. Ente accreditato Regione Lombardia n. 1301 del 27/07/2022.