1° settembre 2025: nuove disposizioni sul piombo – Regolamento Delegato (UE) 2024/197

1° settembre 2025: nuove disposizioni sul piombo – Regolamento Delegato (UE) 2024/197

Dal 1° settembre 2025 entrano in vigore le novità introdotte dal Regolamento Delegato (UE) 2024/197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 gennaio 2024. Il provvedimento modifica la Tabella 3 della Parte 3 dell’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), introducendo un aggiornamento importante per la classificazione del piombo e delle miscele che lo contengono.

La principale innovazione consiste nella distinzione tra piombo in polvere e piombo massivo, basata sulle rispettive caratteristiche di pericolosità ambientale. Le aziende possono già adeguarsi in anticipo, ma dal 1° settembre 2025 le nuove regole saranno obbligatorie.

Perché è stata introdotta la distinzione tra piombo in polvere e piombo massivo?

Nuove classificazioni del piombo

Soglie di concentrazione per miscele contenenti piombo

Impatto su trasporti e logistica

Cosa devono fare le aziende entro il 1° settembre 2025




Perché è stata introdotta la distinzione tra piombo in polvere e piombo massivo?

Il cambiamento nasce dalle valutazioni del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA, secondo cui:

  • Il piombo in polvere (particelle < 1 mm) presenta maggiore solubilità e quindi un impatto ambientale più severo.

  • Il piombo massivo (≥ 1 mm), pur mantenendo rischi per la salute e l’ambiente, risulta meno pericoloso in termini di rilascio.



Nuove classificazioni del piombo

Con il nuovo regolamento, le classificazioni diventano differenziate:

Piombo in polvere

  • Tossicità acuta e cronica per l’ambiente acquatico (H400, H410)

  • Fattori M: 10 (acuta) e 100 (cronica)

  • Tossicità per la riproduzione (H360Fd, H362)

  • Obbligo di etichettatura con pittogrammi GHS08 e GHS09

Piombo massivo

  • Tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410)

  • Fattore M: 10

  • Medesime indicazioni per tossicità riproduttiva (H360Fd, H362)

  • Stessi pittogrammi di pericolo GHS08 e GHS09



Soglie di concentrazione per miscele contenenti piombo

Il Regolamento stabilisce nuove soglie oltre le quali le miscele devono essere classificate come pericolose:

  • ≥ 0,025 % per il piombo in polvere

  • ≥ 0,25 % per il piombo massivo

Questo significa che leghe, semilavorati, trucioli e materiali contenenti piombo dovranno essere gestiti secondo il CLP se superano tali limiti.



Impatto su trasporti e logistica

Dal 1° settembre 2025, le miscele che superano le soglie di concentrazione rientreranno anche nella normativa ADR e saranno classificate come:

  • Classe 9 – Merci pericolose per l’ambiente

  • UN 3077 – Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s.

Obblighi correlati:

  • Imballaggio conforme

  • Etichettatura corretta

  • Documentazione di trasporto aggiornata

  • Formazione specifica del personale coinvolto


Restano escluse da questa classificazione le merci finite, come viti, bulloni o componenti già installati, che non rilasciano sostanze pericolose.



Cosa devono fare le aziende entro il 1° settembre 2025

Il nuovo regolamento ha un impatto diretto su tutti gli operatori della filiera: produzione, utilizzo, riciclo e trasporto di materiali contenenti piombo. Le aziende dovranno:

  1. Verificare le proprie attività e controllare se i materiali superano le nuove soglie.

  2. Aggiornare etichette e SDS (schede di sicurezza) in base alle nuove classificazioni.

  3. Formare il personale su gestione, etichettatura e trasporto delle sostanze classificate.

  4. Adeguarsi alla normativa ADR per garantire la conformità nei trasporti.



Il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 rappresenta un cambiamento rilevante nella gestione del piombo e delle sue leghe. Prepararsi in tempo è fondamentale per:

  • evitare rischi di non conformità normativa,

  • garantire la sicurezza degli operatori,

  • tutelare l’ambiente.

Se la tua azienda utilizza, trasporta o recupera materiali contenenti piombo, questo è il momento giusto per valutare l’impatto delle nuove disposizioni e adeguarsi in anticipo.




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