1° settembre 2025: nuove disposizioni sul piombo – Regolamento Delegato (UE) 2024/197

Dal 1° settembre 2025 entrano in vigore le novità introdotte dal Regolamento Delegato (UE) 2024/197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 gennaio 2024. Il provvedimento modifica la Tabella 3 della Parte 3 dell’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), introducendo un aggiornamento importante per la classificazione del piombo e delle miscele che lo contengono.
La principale innovazione consiste nella distinzione tra piombo in polvere e piombo massivo, basata sulle rispettive caratteristiche di pericolosità ambientale. Le aziende possono già adeguarsi in anticipo, ma dal 1° settembre 2025 le nuove regole saranno obbligatorie.
Perché è stata introdotta la distinzione tra piombo in polvere e piombo massivo?
Nuove classificazioni del piombo
Soglie di concentrazione per miscele contenenti piombo
Impatto su trasporti e logistica
Cosa devono fare le aziende entro il 1° settembre 2025
Perché è stata introdotta la distinzione tra piombo in polvere e piombo massivo?
Il cambiamento nasce dalle valutazioni del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA, secondo cui:
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Il piombo in polvere (particelle < 1 mm) presenta maggiore solubilità e quindi un impatto ambientale più severo.
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Il piombo massivo (≥ 1 mm), pur mantenendo rischi per la salute e l’ambiente, risulta meno pericoloso in termini di rilascio.
Nuove classificazioni del piombo
Con il nuovo regolamento, le classificazioni diventano differenziate:
Piombo in polvere
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Tossicità acuta e cronica per l’ambiente acquatico (H400, H410)
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Fattori M: 10 (acuta) e 100 (cronica)
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Tossicità per la riproduzione (H360Fd, H362)
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Obbligo di etichettatura con pittogrammi GHS08 e GHS09
Piombo massivo
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Tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410)
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Fattore M: 10
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Medesime indicazioni per tossicità riproduttiva (H360Fd, H362)
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Stessi pittogrammi di pericolo GHS08 e GHS09
Soglie di concentrazione per miscele contenenti piombo
Il Regolamento stabilisce nuove soglie oltre le quali le miscele devono essere classificate come pericolose:
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≥ 0,025 % per il piombo in polvere
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≥ 0,25 % per il piombo massivo
Questo significa che leghe, semilavorati, trucioli e materiali contenenti piombo dovranno essere gestiti secondo il CLP se superano tali limiti.
Impatto su trasporti e logistica
Dal 1° settembre 2025, le miscele che superano le soglie di concentrazione rientreranno anche nella normativa ADR e saranno classificate come:
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Classe 9 – Merci pericolose per l’ambiente
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UN 3077 – Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s.
Obblighi correlati:
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Imballaggio conforme
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Etichettatura corretta
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Documentazione di trasporto aggiornata
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Formazione specifica del personale coinvolto
Restano escluse da questa classificazione le merci finite, come viti, bulloni o componenti già installati, che non rilasciano sostanze pericolose.
Cosa devono fare le aziende entro il 1° settembre 2025
Il nuovo regolamento ha un impatto diretto su tutti gli operatori della filiera: produzione, utilizzo, riciclo e trasporto di materiali contenenti piombo. Le aziende dovranno:
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Verificare le proprie attività e controllare se i materiali superano le nuove soglie.
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Aggiornare etichette e SDS (schede di sicurezza) in base alle nuove classificazioni.
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Formare il personale su gestione, etichettatura e trasporto delle sostanze classificate.
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Adeguarsi alla normativa ADR per garantire la conformità nei trasporti.
Il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 rappresenta un cambiamento rilevante nella gestione del piombo e delle sue leghe. Prepararsi in tempo è fondamentale per:
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evitare rischi di non conformità normativa,
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garantire la sicurezza degli operatori,
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tutelare l’ambiente.
Se la tua azienda utilizza, trasporta o recupera materiali contenenti piombo, questo è il momento giusto per valutare l’impatto delle nuove disposizioni e adeguarsi in anticipo.