Accordo Stato Regioni: dal 24 maggio 2026 stop al periodo transitorio

Accordo Stato Regioni: dal 24 maggio 2026 stop al periodo transitorio

Il 24 maggio 2026 segna una data spartiacque per il sistema italiano della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Da quel giorno termina il periodo transitorio di 12 mesi previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025) e tutte le disposizioni introdotte diventano pienamente operative e cogenti. Per Datori di Lavoro, RSPP e HSE Manager non si tratta più di un'opzione: ogni corso non conforme al nuovo Accordo Stato Regioni dopo tale data esporrà l'azienda a profili sanzionatori e di responsabilità di rilievo penale e amministrativo.

Termina il periodo transitorio: dal 24 maggio solo corsi conformi al nuovo Accordo Stato Regioni

Formazione Preposti: addio all'e-learning e nuove scadenze di aggiornamento

Utilizzo di attrezzature: introdotti nuovi percorsi formativi

Spazi confinati: nuove specifiche formative

Soggetti formatori: chi può organizzare la formazione da maggio 2026

FAQ - Nuovo Accordo Stato Regioni 2025



Termina il periodo transitorio: dal 24 maggio solo corsi conformi al nuovo Accordo Stato Regioni

Dal 24 maggio 2026 sono ammessi esclusivamente corsi conformi al nuovo Accordo Stato Regioni 2025: ogni percorso formativo erogato secondo le previgenti normative (Accordi 2011, 2012, 2016) non produce più effetti giuridici validi ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. La conclusione del periodo transitorio di 12 mesi segna il completamento del processo di unificazione normativa avviato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

Durante i dodici mesi di transizione, le organizzazioni hanno avuto l'opportunità di completare i percorsi già avviati con i vecchi standard e di pianificare progressivamente l'adeguamento. Tuttavia, dal 24 maggio 2026 la situazione cambia radicalmente: la mancata conformità formativa espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, che richiama espressamente l'art. 37, commi 1, 7, 9 e 10. Di conseguenza, le conseguenze diventano concrete e immediate.


Profili sanzionatori dopo il 24 maggio 2026:

  • Mancata formazione del lavoratore (art. 37, comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.474 a 6.388 euro
  • Mancata formazione di dirigenti e preposti (art. 37, comma 7): medesime sanzioni penali
  • Sanzione aggiuntiva: 300 euro per ogni lavoratore non formato (Allegato I, punto 3 del D.Lgs. 81/2008)
  • Aggravante: violazioni riferite a più di 5 lavoratori raddoppiano gli importi; oltre i 10 lavoratori, gli importi sono triplicati (art. 55, comma 6-bis)
  • Sospensione dell'attività imprenditoriale nei casi più gravi (Allegato I del D.Lgs. 81/2008)

Per questo motivo, l'effettuazione di un audit formativo preliminare diventa una scelta strategica imprescindibile. In sintesi, il termine del periodo transitorio non comporta solo un cambio di standard didattici: ridefinisce il perimetro stesso della "colpa organizzativa" rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, rendendo molto più difficile per l'azienda dimostrare di aver adottato un modello di gestione efficace della sicurezza in caso di infortunio grave.

Solo i Datori di Lavoro beneficiano di una tempistica più estesa: il nuovo corso obbligatorio di 16 ore loro destinato può essere completato entro il 24 maggio 2027, ovvero 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.



Formazione Preposti: addio all'e-learning e nuove scadenze di aggiornamento

Il nuovo Accordo Stato Regioni introduce per i preposti l'aggiornamento biennale obbligatorio ed esclude definitivamente l'e-learning come modalità di erogazione, sia per i corsi base sia per quelli di aggiornamento. Questa è probabilmente la novità con l'impatto operativo più immediato per le aziende italiane, considerato il numero di figure interessate e la frequenza imposta dal nuovo ciclo formativo.

La logica sottesa al cambiamento è chiara: il legislatore considera la formazione asincrona inadeguata a sviluppare le competenze di vigilanza e di intervento previste dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, rafforzate dal D.L. 146/2021. Per questo motivo, dal 24 maggio 2026 i percorsi formativi per preposti possono essere erogati esclusivamente:

  • in aula (presenza fisica);
  • in videoconferenza sincrona (con docente e discenti contemporaneamente connessi e interazione bidirezionale verificabile).


Cosa cambia in concreto per il preposto:

  • Durata corso base: 12 ore (rispetto alle 8 ore previste dal precedente Accordo del 21 dicembre 2011)
  • Aggiornamento: ogni 2 anni (in luogo del precedente ciclo quinquennale)
  • Modalità di erogazione: solo aula o videoconferenza sincrona
  • Struttura modulare: quattro moduli obbligatori (giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione del rischio e controllo delle attività dei lavoratori, comunicazione e informazione)
  • Verifica finale obbligatoria: test (minimo 30 domande a risposta multipla) o colloquio

Inoltre, il nuovo Accordo precisa una regola operativa di particolare rilievo: i preposti formati o aggiornati da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell'Accordo devono completare l'aggiornamento entro maggio 2026. Di conseguenza, le aziende che non hanno ancora effettuato il censimento delle posizioni di preposto e delle relative scadenze formative si trovano oggi in una zona di rischio elevato. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 81/2008, peraltro, il preposto è soggetto in prima persona a sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di vigilanza.

Il corso per preposto resta valido anche ai fini degli obblighi di cui all'art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 relativi al datore di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri.



Utilizzo di attrezzature: introdotti nuovi percorsi formativi

Dal 24 maggio 2026 la formazione per l'utilizzo di attrezzature di lavoro deve essere integralmente conforme al nuovo Accordo Stato Regioni 2025, in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008. La novità di maggiore rilievo riguarda l'ampliamento del perimetro delle attrezzature soggette ad abilitazione formativa, con l'inclusione di macchinari e impianti finora privi di una disciplina formativa puntuale a livello nazionale.

Il previgente Accordo del 22 febbraio 2012 disciplinava un elenco circoscritto di attrezzature (carrelli elevatori, gru, piattaforme di lavoro elevabili, macchine movimento terra, trattori agricoli e forestali, pompe per calcestruzzo). Tuttavia, il nuovo Accordo Stato Regioni estende l'obbligo formativo a tipologie ulteriori, particolarmente diffuse in cantieristica, agroindustria e logistica.


Nuove attrezzature soggette ad abilitazione formativa specifica:

  • Carroponte (ampiamente utilizzato nell'industria metalmeccanica e nella logistica pesante)
  • Macchine raccogli frutta (con impatto significativo sul comparto agricolo)
  • Caricatori per movimentazione materiali (CMM)

Per queste attrezzature, dalla fine del periodo transitorio sono ammessi unicamente corsi base e di aggiornamento conformi ai nuovi standard. Per questo motivo è cruciale, per chi ha erogato formazione su queste attrezzature prima del 24 maggio 2025, verificare la coerenza dei contenuti pregressi: i corsi rimangono validi solo se i programmi svolti rispecchiano integralmente quanto previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni. In caso contrario, la formazione deve essere ripetuta integralmente entro il 24 maggio 2026.


Operativamente, RSPP e HSE Manager dovrebbero:

  • Mappare l'inventario delle attrezzature aziendali soggette al nuovo regime
  • Verificare la validità documentale degli attestati esistenti
  • Pianificare i percorsi di abilitazione o aggiornamento per le figure operative coinvolte
  • Aggiornare il DVR integrando le nuove evidenze formative


In sintesi, il nuovo Accordo non solo unifica la disciplina formativa per l'uso delle attrezzature, ma estende la responsabilità organizzativa del datore di lavoro a tipologie di macchinari prima gestite con regimi formativi disomogenei a livello regionale o settoriale.



Spazi confinati: nuove specifiche formative

Dal 24 maggio 2026 i percorsi formativi per le attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento devono essere progettati ed erogati esclusivamente secondo le disposizioni del nuovo Accordo Stato Regioni 2025, in coordinamento con il DPR 14 settembre 2011, n. 177 sulla qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti in tali ambienti. La conclusione del periodo transitorio elimina ogni residua possibilità di utilizzare corsi base o di aggiornamento non conformi.

Le attività in spazi confinati rappresentano una delle aree a maggiore criticità infortunistica del panorama italiano, come emerso ripetutamente dalle indagini su eventi mortali in cisterne, silos, vasche e camere ipogee. Per questo motivo il legislatore ha definito specifiche puntuali in termini di durata, contenuti tecnici, addestramento pratico e profili dei docenti, superando le indicazioni generiche del DPR 177/2011.

Quadro operativo per gli spazi confinati dopo il 24 maggio 2026:

  • Sono validi unicamente i corsi conformi all'Accordo 2025 per quanto riguarda durata, contenuti e impostazione metodologica
  • I corsi svolti prima del 24 maggio 2025 mantengono validità solo se integralmente coerenti con i nuovi standard
  • In caso di non conformità contenutistica, la formazione deve essere ripetuta entro la scadenza del periodo transitorio
  • L'aggiornamento quinquennale decorre dalla data riportata sull'attestato del corso pregresso (purché conforme)
  • È obbligatoria la formazione integrata su DPI di terza categoria, sistemi di salvataggio, gestione delle emergenze in ambienti chiusi e procedure di intervento

Tuttavia, l'aspetto operativamente più delicato riguarda la verifica retrospettiva: l'organizzazione deve essere in grado di dimostrare, in caso di ispezione o di evento infortunistico, che la formazione pregressa è documentalmente conforme al nuovo Accordo. Di conseguenza, un audit dei fascicoli formativi diventa una misura precauzionale di sistema, soprattutto per le imprese che operano in regime di subappalto o di affidamento di lavori in spazi confinati.



Soggetti formatori: chi può organizzare la formazione da maggio 2026

Dal 24 maggio 2026 il nuovo Accordo Stato Regioni ridefinisce in modo stringente l'elenco dei soggetti formatori abilitati a erogare la formazione sulla salute e sicurezza, distinguendo non più solo il livello di qualificazione dei docenti, ma anche e soprattutto la legittimazione del soggetto organizzatore. La distinzione tra soggetto formatore e docente diventa giuridicamente centrale: senza un soggetto formatore qualificato, anche un docente competente non può rilasciare formazione valida.

Il quadro definito dall'Accordo individua quattro categorie di soggetti formatori legittimati:

  • Soggetti formatori istituzionali: enti pubblici, ministeri, Università, Ordini e Collegi professionali, INAIL, Vigili del Fuoco, Regioni e ASL
  • Soggetti formatori accreditati secondo il modello regionale di accreditamento per la formazione
  • Altri soggetti: Organismi Paritetici ex art. 51 D.Lgs. 81/2008, associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, Fondi Interprofessionali (quando previsto da statuto)
  • Datori di lavoro, limitatamente alla formazione interna dei propri lavoratori, preposti e dirigenti


Attenzione, però, alla regola che incide più direttamente sul mercato della formazione: per i soggetti formatori accreditati dalle Regioni il regime è duplice.

  • Per corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti: è sufficiente il solo accreditamento regionale
  • Per corsi base e di aggiornamento di RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Coordinatori, Addetti Attrezzature, Addetti Spazi Confinati: è necessario sia l'accreditamento regionale sia un'esperienza documentata di almeno 3 anni nella formazione sulla salute e sicurezza


Datori di lavoro che svolgono direttamente la formazione interna:

Anche il datore di lavoro che eroga formazione "in casa" assume a tutti gli effetti la qualifica di soggetto formatore ed è tenuto al rispetto integrale dei requisiti previsti dall'Accordo. Di conseguenza, la formazione interna richiede:

  • Predisposizione del documento progettuale del corso (obiettivi, articolazione oraria, contenuti, metodologie, modalità di verifica)
  • Impiego di docenti qualificati ai sensi del D.I. 6 marzo 2013
  • Tenuta del registro presenze con sistemi tracciabili (cartaceo o elettronico)
  • Verifica finale obbligatoria tramite test o colloquio
  • Redazione del verbale di verifica finale
  • Archiviazione del fascicolo del corso per almeno 10 anni
  • Rispetto del numero massimo di partecipanti (30 per le sessioni teoriche, 6 per le esercitazioni pratiche)
  • Monitoraggio dell'efficacia formativa ai sensi dell'art. 5 del nuovo Accordo


In sintesi, dal 24 maggio 2026 organizzare formazione interna senza una struttura documentale e procedurale conforme equivale, ai fini sanzionatori e di responsabilità organizzativa, a non aver effettuato la formazione. Per le aziende che gestiscono internamente la formazione obbligatoria, la verifica di compliance del processo formativo diventa parte integrante del sistema di gestione della sicurezza e, laddove presente, della certificazione ISO 45001.


L'entrata in vigore piena del nuovo Accordo Stato Regioni il 24 maggio 2026 non rappresenta semplicemente un aggiornamento normativo, ma una riconfigurazione strutturale del sistema italiano della formazione sulla sicurezza. Tuttavia, il messaggio per Datori di Lavoro, RSPP e HSE è duplice: da un lato, le scadenze ravvicinate impongono un'azione di compliance immediata; dall'altro, la riforma offre l'occasione per riposizionare la formazione come leva di prevenzione sostanziale, non come adempimento documentale.

Le organizzazioni che arriveranno al 24 maggio 2026 senza un piano di adeguamento si troveranno esposte a un triplice ordine di rischi: sanzionatorio (con ammende che possono triplicarsi in presenza di violazioni plurime), organizzativo (con la perdita di efficacia del modello 231 e potenziali sospensioni dell'attività) e reputazionale (in caso di infortunio grave o ispezione con esito negativo). Per questo motivo la finestra temporale residua va impiegata per un audit formativo strutturato, capace di mappare scadenze, lacune e priorità di intervento.





FAQ – Nuovo Accordo Stato Regioni 2025

Quando entrano in vigore tutte le novità del nuovo Accordo Stato Regioni?

Il nuovo Accordo Stato Regioni è entrato in vigore il 24 maggio 2025, ma le disposizioni sono diventate pienamente obbligatorie il 24 maggio 2026, al termine del periodo transitorio di 12 mesi.

Da questa data sono ammessi solo corsi conformi alle nuove specifiche di:

  • durata;
  • contenuti;
  • modalità di erogazione.
I corsi per preposti possono ancora essere erogati in e-learning dopo il 24 maggio 2026?

No. Il nuovo Accordo Stato Regioni esclude definitivamente la modalità e-learning per i corsi base e gli aggiornamenti dei preposti.

Dal 24 maggio 2026 i corsi sono validi solo se svolti:

  • in aula;
  • oppure in videoconferenza sincrona.

La durata minima prevista è:

  • 12 ore per il corso base;
  • aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni.
I corsi sulle attrezzature svolti prima di maggio 2025 sono ancora validi?

Sì, ma solo se i contenuti risultano integralmente conformi al nuovo Accordo Stato Regioni 2025.

Per le attrezzature introdotte dal nuovo Accordo, come:

  • carroponte;
  • macchine raccogli frutta;
  • caricatori per movimentazione materiali;

la formazione deve essere aggiornata entro il 24 maggio 2026 se non conforme.

Cosa rischia il datore di lavoro che non adegua la formazione entro il 24 maggio 2026?

Il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni previste dall’ art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008.

Le sanzioni includono:

  • arresto da 2 a 4 mesi;
  • oppure ammenda da circa 1.474 € a 6.388 €;
  • raddoppio oltre 5 lavoratori coinvolti;
  • triplicazione oltre 10 lavoratori.

Inoltre può essere applicata una sanzione di 300 € per ogni lavoratore non formato e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività imprenditoriale.