Patente a crediti cantieri: guida completa a requisiti e sanzioni

Patente a crediti cantieri: guida completa a requisiti e sanzioni

A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore il nuovo regolamento sulla patente a crediti, rivoluzionando il settore edile. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri dovranno adeguarsi alle nuove normative per ottenere e mantenere valida la patente a crediti, necessaria per continuare a lavorare. In questo articolo, analizzeremo chi è obbligato a richiederla, i requisiti fondamentali, le modalità di richiesta e le sanzioni previste in caso di inadempienza. Scopri come adeguarti alle nuove regole e assicurati di operare in piena conformità!


Chi deve richiedere la patente a crediti?

Imprese esonerate dalla patente a crediti

Come si richiede la patente a crediti?

Requisiti minimi per ottenere la patente a crediti

Chi ha il compito di verificare che un'impresa sia in possesso della patente a crediti?

Come ottenere il punteggio per la patente a crediti

Sospensione e revoca della patente a crediti

Decurtazione dei punti della patente a crediti

Tabella della decurtazione dei crediti

Tabella dei crediti aggiuntivi




Chi deve richiedere la patente a crediti?

Dal 1° ottobre 2024, come stabilito dal DM 132/2024 e dalla Circolare INL 4 del 23/09/2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili, ad eccezione delle forniture (come spedizionieri) o delle prestazioni intellettuali (ingegneri, architetti, geometri, consulenti), devono ottenere la patente a crediti.

Le imprese straniere dell'UE o extra-UE possono presentare documentazione equivalente riconosciuta secondo la normativa italiana. In caso di assenza di documentazione idonea l'impresa estera dovrà richiedere la patente a crediti in Italia.




Imprese esonerate dalla patente a crediti

Le imprese in possesso di certificazione SOA, con classifica pari o superiore alla III, non sono tenute a richiedere la patente, oltre a quelle impegnate in forniture o prestazioni intellettuali, come già citato.



Come si richiede la patente a crediti?

La richiesta della patente a crediti avviene online sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite autocertificazione. La patente viene rilasciata automaticamente, ma in caso di dichiarazione falsa, sarà revocata, e l'impresa non potrà richiederne una nuova per 12 mesi.

Il portale permette anche l'accesso tramite "delegati" come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF. In attesa del portale (previsto entro il 31 ottobre 2024), è possibile inviare la richiesta tramite PEC (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) allegando specifica autocertificazione/dichiarazione sostitutiva. Questo invio vincola l'impresa a completare la procedura sul portale.


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Requisiti minimi per ottenere la patente a crediti

I requisiti per il rilascio della patente a crediti si suddividono in:

  • Requisiti amministrativi:

    1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
    2. Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
    3. Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  • Requisiti sulla sicurezza sul lavoro:

    1. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
    2. Obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e dipendenti (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 814).
    3. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).



Chi ha il compito di verificare che un'impresa sia in possesso della patente a crediti?

Il committente dei lavori è tenuto a verificare la validità della patente a crediti, impedendo l'accesso ai cantieri alle imprese senza patente. Anche il personale ispettivo INL effettuerà verifiche. La mancata verifica da parte del committente comporterà sanzioni da 711,92 a 2.562,91 euro.



Come ottenere il punteggio per la patente a crediti

Le imprese iniziano con 30 crediti base, con possibilità di ottenere punti bonus (fino a un massimo di 100). Le violazioni gravi comportano la decurtazione di crediti.

Se il punteggio scende sotto i 15, l'attività aziendale viene sospesa e sarà necessario recuperare i crediti sotto la supervisione della Commissione Territoriale composta da INL e INAIL.

Lavorare senza patente o con patente non valida comporta sanzioni pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 €.



Sospensione e revoca della patente a crediti

La patente a crediti viene revocata per dichiarazioni false sui requisiti, con la possibilità di richiedere una nuova patente solo dopo 12 mesi. In caso di infortunio mortale, la patente viene sospesa fino a 12 mesi.

Anche gli infortuni gravi possono portare alla sospensione, a discrezione dell'ispettore, per un massimo di 12 mesi.



Decurtazione dei punti della patente a crediti

Esistono 29 violazioni che comportano la decurtazione dei crediti, con una riduzione minima di 1 credito fino a un massimo di 20 crediti. La decurtazione avviene solo dopo la conclusione di procedimenti giudiziari.

Le imprese che subiscono la decurtazione dei crediti perdono anche la possibilità di ottenere punti extra per anzianità, sospendendo l'accumulo di punti per 3 anni.



Tabella della decurtazione dei crediti


NL FATTISPECIE DECURTAZIONE
1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi

5
2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

3
3

Omessa formazione e addestramento

2
4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile

3
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

2
7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3
8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno

2
9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2
10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2
11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

2
12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

2
13

Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto

1
14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28

3
15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

3
16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

3
17

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2
18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

2
19

Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi

3
20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177

1
21

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

1
22

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

2
23

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

3
24

Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23


1
25

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni

5
26

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro

8
27

Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro

15
28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

20
29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto

10



Tabella dei crediti aggiuntivi


ATTIVITÁ, INVESTIMENTI, FORMAZIONE PUNTI

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.

3

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato

5

e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella

8

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella.

10

Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA

5

Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conformeall'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile"

4

Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli art. 34, comma 2 e 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6

Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

8

Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza

3

Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesastipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'lnail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 mila euro.

1

Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51


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