Guida al Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla Formazione in Materia di Sicurezza sul Lavoro

Guida al Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla Formazione in Materia di Sicurezza sul Lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rivoluziona la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, unificando gli accordi precedenti e introducendo criteri più chiari, aggiornati e omogenei.
In questo articolo ti guidiamo attraverso tutte le novità normative, obblighi formativi e modalità di erogazione previste dal nuovo testo.

Premessa: Cos’è il Nuovo Accordo sulla Formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

I Soggetti Formatori: Chi può erogare la formazione?

Organizzazione dei Corsi: Progettazione, Numero Partecipanti e Documentazione

Le modalità di erogazione dei corsi di formazione sulla sicurezza

Attestati di formazione: quando e come vengono rilasciati

Il Fascicolo del Corso: obblighi di archiviazione

Organizzazione dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti

Formazione dei lavoratori: cosa cambia nel 2025

Formazione dei preposti: più ore e aggiornamenti biennali

Formazione dei dirigenti: meno ore, ma un modulo “cantieri” dedicato

Formazione del datore di lavoro: obbligatoria e strutturata

Formazione per il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione (DL SPP)

Formazione per RSPP e ASPP: cosa cambia nel 2025

Formazione per Coordinatori CSP/CSE

Formazione per ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Formazione per l’abilitazione all’uso di attrezzature: cosa cambia nel 2025

Verifica dell’apprendimento: diventano obbligatorie e standardizzate

Monitoraggio e controlli: cosa sappiamo finora




Premessa: Cos’è il Nuovo Accordo sulla Formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una svolta epocale per il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con un atto normativo unitario, il legislatore ha accorpato e abrogato i precedenti accordi che regolavano separatamente i diversi aspetti della formazione obbligatoria, ponendosi l'obiettivo di armonizzare, semplificare e aggiornare l'intero impianto formativo previsto dal D.Lgs. 81/2008.

I documenti abrogati e sostituiti includono:

  • L’Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR) relativo alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti;

  • L’Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 223/CSR) per la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP);

  • L’Accordo del 22 febbraio 2012 per la formazione degli operatori di attrezzature particolari;

  • L’Accordo del 7 luglio 2016 dedicato a responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);

  • Le linee applicative del 25 luglio 2012, che fornivano indicazioni interpretative agli accordi precedenti.

Il nuovo Accordo definisce durata, contenuti, modalità di verifica dell’apprendimento, aggiornamento e validità dei corsi di formazione per le seguenti categorie professionali:

  • Lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08);

  • Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32);

  • Datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP (art. 34);

  • Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (art. 98);

  • Lavoratori impiegati in spazi confinati o sospetti di inquinamento (DPR 177/2011);

  • Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione (art. 73, comma 5).

Viene inoltre aggiornato l’Allegato XIV del Testo Unico e introdotto l’obbligo generalizzato di verifica finale dell’apprendimento e di valutazione dell’efficacia formativa sul campo.



I Soggetti Formatori: Chi può erogare la formazione?

Il nuovo Accordo distingue chiaramente le categorie di soggetti autorizzati a progettare ed erogare corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le attività formative quali seminari e convegni.

1. Soggetti istituzionali

Comprendono le Regioni, le Province Autonome, INAIL, Università pubbliche, Istituti scolastici pubblici, ASL e altri enti pubblici che operano istituzionalmente nel campo della formazione.

2. Soggetti accreditati

Si tratta di enti di formazione accreditati presso la Regione o Provincia autonoma secondo i propri sistemi di accreditamento. Devono possedere:

  • Almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti, per i quali è sufficiente il solo accreditamento regionale.

  • Le strutture e le risorse adeguate allo svolgimento dell’attività formativa.

3. Altri soggetti ammessi

Tra questi rientrano:

  • Fondi interprofessionali che da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione;

  • Organismi paritetici ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08, inseriti nel repertorio nazionale previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo;

  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Queste ultime saranno selezionate sulla base di criteri oggettivi tra cui:

    • Presenza in almeno metà delle province italiane;

    • Numero di iscritti;

    • Contratti collettivi sottoscritti, escludendo quelli siglati per mera adesione.

Formazione interna aziendale

Una delle principali innovazioni introdotte riguarda la possibilità per i datori di lavoro di organizzare corsi interni per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, assumendo direttamente il ruolo di soggetto formatore. Questa deroga è ammessa unicamente in relazione alla formazione rivolta al proprio personale e consente alle imprese di gestire internamente l’intero processo formativo, a patto che vengano rispettati tutti i criteri progettuali, organizzativi e documentali previsti.




Organizzazione dei Corsi: Progettazione, Numero Partecipanti e Documentazione

Il nuovo Accordo stabilisce che per ogni corso erogato, il soggetto formatore deve redigere un documento progettuale, detto anche "progetto formativo". Questo documento rappresenta il cuore dell’intervento formativo e deve descrivere in modo dettagliato:

1. Caratteristiche didattiche del corso:

  1. Obiettivi formativi specifici e risultati attesi;

  2. Struttura oraria dettagliata, con l'articolazione delle unità didattiche;

  3. Contenuti e argomenti trattati in ciascun modulo.

2. Modalità di erogazione:

  1. Strategie metodologiche adottate (lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, ecc.);

  2. Materiali e strumenti didattici utilizzati;

  3. Azioni di tutoraggio e supporto all’apprendimento.

3. Verifica e monitoraggio:

  1. Modalità di valutazione dell’apprendimento (test, colloqui, prove pratiche);

  2. Questionari di gradimento per il monitoraggio della qualità;

  3. Modalità di verifica dell’efficacia formativa.

È inoltre previsto che:

  • Il numero massimo di partecipanti per ogni corso teorico sia di 30 persone;

  • Nelle esercitazioni pratiche, il rapporto istruttore/allievo non deve superare 1:6;

  • La frequenza obbligatoria sia almeno del 90% delle ore;

  • Si utilizzi un registro presenze, cartaceo o digitale;

  • Venga redatto e conservato un verbale finale della verifica di apprendimento, contenente i dati del corso, l’esito della verifica e la firma del responsabile del progetto formativo.



Le modalità di erogazione dei corsi di formazione sulla sicurezza

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 introduce quattro modalità attraverso cui i corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro possono essere svolti:

  • In presenza fisica

  • Videoconferenza sincrona

  • E-learning

  • Modalità mista (combinazione delle precedenti)

Per le modalità in videoconferenza sincrona e in e-learning, l’Accordo fornisce finalmente indicazioni tecniche chiare e dettagliate, colmando un vuoto normativo che negli anni aveva generato confusione.



Attestati di formazione: quando e come vengono rilasciati

Al termine dei corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza, se il partecipante ha:

  • frequentato almeno il 90% delle ore complessive;

  • superato la verifica finale di apprendimento,

il soggetto formatore è tenuto a rilasciare un attestato di partecipazione. Questo documento, valido su tutto il territorio nazionale, deve contenere:

  1. Denominazione del soggetto formatore

  2. Dati del partecipante (nome, cognome, codice fiscale)

  3. Tipologia e durata del corso, con riferimento normativo

  4. Modalità di erogazione (presenza, videoconferenza, e-learning o mista)

  5. Firma digitale del legale rappresentante o suo delegato

  6. Luogo e data di svolgimento


Il Fascicolo del Corso: obblighi di archiviazione

Ogni corso di formazione deve essere accompagnato dal cosiddetto “Fascicolo del corso”, un insieme di documenti che il soggetto formatore è tenuto a conservare, in formato cartaceo o digitale, per un periodo minimo di 10 anni.

Questo fascicolo deve includere:

  • Dati anagrafici dei partecipanti

  • Registro delle presenze firmato

  • Elenco dei docenti con firma

  • Progetto formativo e programma dettagliato del corso

  • Verbale della verifica finale

Si tratta di un adempimento fondamentale per garantire tracciabilità, trasparenza e validità legale delle attività formative erogate.



Organizzazione dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti

Una novità di grande impatto riguarda la possibilità, per il datore di lavoro, di organizzare direttamente i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda. In questo caso, l’impresa può rivestire direttamente il ruolo di soggetto formatore, anche se non è formalmente accreditata o istituzionalmente riconosciuta.

In alternativa, la formazione deve essere affidata a uno dei soggetti riconosciuti dall’Accordo Stato-Regioni 2025:

  • Enti istituzionali

  • Soggetti accreditati a livello regionale

  • Altri soggetti formatori (organismi paritetici, associazioni sindacali, fondi interprofessionali)

Richiesta di collaborazione agli organismi paritetici

Come previsto dall’art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/08, i corsi devono essere pianificati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici territorialmente e settorialmente competenti (Decreto Ministeriale n. 171/2022).

Se l’organismo risponde alla richiesta, il datore di lavoro dovrà tener conto delle indicazioni ricevute nella pianificazione del corso. Se invece non riceve riscontro entro 15 giorni, l’azienda può procedere autonomamente con l’organizzazione dell’attività formativa.



Formazione dei lavoratori: cosa cambia nel 2025

Nel nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione sicurezza lavoro, la struttura dei percorsi per i lavoratori non subisce cambiamenti sostanziali rispetto al precedente Accordo del 2011.

Durata minima dei corsi

Vengono confermate le durate minime per la formazione generale e specifica:

  • 4 ore per la formazione generale (valida per tutti i lavoratori)

  • 4 ore per la formazione specifica in aziende a rischio basso

  • 8 ore per aziende a rischio medio

  • 12 ore per aziende a rischio alto

Le classi di rischio continuano ad essere determinate in base al codice ATECO 2007 dell’azienda.

Anche i lavoratori che non accedono alle aree operative (ad esempio impiegati o personale amministrativo) possono seguire i corsi previsti per il rischio basso.

Aggiornamento quinquennale

La formazione di aggiornamento mantiene una periodicità ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore.

Verifica dell’apprendimento

Al termine dei corsi è obbligatorio superare una verifica finale, che potrà consistere in:

  • Test scritto con almeno 30 domande, tre risposte alternative ciascuna. È richiesto il 70% di risposte corrette per il superamento.

  • Colloquio orale in alternativa.

Modalità consentite

La formazione e-learning è ammessa nei seguenti casi:

  • Parte generale del corso

  • Parte specifica solo per rischio basso

  • Corsi di aggiornamento




Formazione dei preposti: più ore e aggiornamenti biennali

Il nuovo Accordo conferma che il corso per preposti può essere svolto solo dopo aver completato la formazione di base prevista per i lavoratori.

Struttura del corso base

Il percorso per preposti è articolato in quattro moduli didattici:

  1. Normativa e aspetti giuridici

  2. Organizzazione della sicurezza e gestione operativa

  3. Valutazione dei rischi e controllo dell’attività lavorativa

  4. Tecniche di comunicazione e informazione

Durata minima: 12 ore (contro le 8 ore del precedente accordo).
Non è ammessa la modalità e-learning, né per il corso base né per l’aggiornamento.

Aggiornamento biennale

In linea con la Legge 215/2021, la formazione dei preposti deve essere aggiornata ogni 2 anni, con una durata minima di 6 ore.

Verifica dell’apprendimento

  • Corso base: test da 30 domande, 70% minimo di risposte corrette

  • Aggiornamento: test da almeno 10 domande, sempre con soglia del 70% di risposte corrette

I preposti che non svolgono un aggiornamento da più di 2 anni dovranno completarlo entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025.



Formazione dei dirigenti: meno ore, ma un modulo “cantieri” dedicato

Nel nuovo schema formativo, il corso per dirigenti viene ridotto da 16 a 12 ore. Tuttavia, per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili, viene introdotto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore.

Questo modulo consente di adempiere agli obblighi previsti dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08, specificamente per i dirigenti che operano nei cantieri.

Aggiornamento dirigenti

Resta confermata la periodicità quinquennale, con una durata minima di 6 ore.

Modalità e-learning

La formazione, sia base che di aggiornamento, può essere svolta anche in e-learning.



Formazione del datore di lavoro: obbligatoria e strutturata

Una delle novità più rilevanti del nuovo Accordo sulla sicurezza 2025 è l’introduzione di un corso obbligatorio per i datori di lavoro, suddiviso in due moduli:

  1. Modulo giuridico-normativo

  2. Modulo su organizzazione e gestione della sicurezza

Durata complessiva

  • 16 ore per il corso standard

  • 6 ore di modulo “cantieri” (per i datori di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili)

Questo modulo è identico a quello previsto per i dirigenti, sia in termini di contenuti che di durata.

Scadenze e aggiornamenti

I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, la scadenza è ogni 5 anni, per un totale minimo di 6 ore.

Modalità e-learning

Tutti i moduli, sia base che di aggiornamento, possono essere seguiti in modalità e-learning.



Formazione per il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione (DL SPP)

Il Datore di Lavoro che intende assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP) deve seguire un percorso formativo specifico, in aggiunta al corso standard per datori di lavoro.

Struttura del corso DL SPP

  • Modulo comune di 8 ore: obbligatorio per tutti i settori, include anche un’esercitazione pratica sulla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) riferito al proprio codice ATECO.

  • Moduli tecnici integrativi (solo per settori specifici):

    • Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia – 16 ore

    • Pesca – 12 ore

    • Costruzioni – 16 ore

    • Chimico e Petrolchimico – 16 ore

La formazione base per DL SPP non può essere erogata in e-learning.

Aggiornamento

È previsto ogni 5 anni, con una durata minima di 8 ore, che può essere svolto anche in e-learning.



Formazione per RSPP e ASPP: cosa cambia nel 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non modifica sostanzialmente la struttura dei corsi per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), ma introduce alcune revisioni nei moduli di specializzazione B.

Struttura confermata

  • Modulo A: introduttivo, comune a tutti

  • Modulo B: specifico per settore

  • Modulo C: obbligatorio solo per RSPP

Novità nei moduli B

  • I moduli B passano da 4 a 5, con la Pesca separata dal modulo Agricoltura e Silvicoltura

  • Il settore Estrazione minerali è rimosso dal modulo Costruzioni

Aggiornamento

  • RSPP: 40 ore ogni 5 anni

  • ASPP: 20 ore ogni 5 anni

Anche se il professionista non aggiorna la formazione nei tempi previsti, il credito formativo resta valido fino a 10 anni. Tuttavia, per esercitare l’incarico, occorre dimostrare di aver svolto tutte le ore di aggiornamento previste nei 5 anni precedenti all’affidamento dell’incarico.


Formazione per Coordinatori CSP/CSE

Anche i Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) sono inclusi nel nuovo Accordo del 17 aprile 2025, che aggiorna e sostituisce i riferimenti dell’art. 98 e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08.

Contenuti e durata

Non ci sono variazioni su:

  • Durata minima del corso

  • Contenuti formativi

I corsi devono essere erogati da soggetti formatori individuati ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, come già previsto nelle precedenti disposizioni.



Formazione per ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Una delle novità più attese del nuovo Accordo è l’introduzione di criteri formativi precisi per i lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, finalmente disciplinati in modo organico dopo oltre un decennio di vuoto normativo (DPR 177/2011).

Struttura del corso

  • Durata complessiva: 12 ore

    • 4 ore di modulo giuridico-tecnico

    • 8 ore di formazione pratica intensiva

La formazione non può essere erogata in videoconferenza o e-learning.

Contenuti della parte pratica

Durante le 8 ore pratiche, i partecipanti saranno addestrati su:

  • Gestione delle emergenze: incendio, esplosione, anossia, gas tossici, recupero infortunati

  • Uso dei dispositivi di protezione:

    • DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

    • APVR (Apparecchi Protezione Vie Respiratorie)

    • Imbracature, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività

  • Sistemi di comunicazione e segnalazione

Aggiornamento

Previsto ogni 5 anni, con una durata minima di 4 ore, esclusivamente in presenza.

Formazione pregressa e validità

Se la formazione pregressa è documentabile e conforme ai nuovi criteri, resta valida. In caso contrario, i lavoratori dovranno completare il nuovo corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Requisiti dei docenti

  • Modulo giuridico-tecnico: docente qualificato con almeno 3 anni di esperienza nel settore e qualificazione secondo il D.I. 6/3/2013

  • Modulo pratico: docente con esperienza professionale pratica triennale nel settore, anch’esso qualificato come formatore per la sicurezza



Formazione per l’abilitazione all’uso di attrezzature: cosa cambia nel 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 conferma la struttura dei corsi previsti dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 per l’abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro. Non si registrano cambiamenti sostanziali rispetto all’Accordo del 22 febbraio 2012, ma vengono introdotti alcuni chiarimenti e nuove attrezzature.

Chiarimento importante

Viene specificato che il conseguimento dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08. Ciò significa che l’azienda dovrà continuare a fornire formazione aggiuntiva sui:

  • Rischi specifici dell’ambiente di lavoro

  • Procedure aziendali interne

Nuove attrezzature introdotte

Sono ora previsti corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di:

  • Macchina agricola raccoglifrutta (CRF)

    • 4 ore modulo teorico-tecnico + 4 ore di pratica

  • Caricatori per movimentazione materiali (CMM)

    • 4 ore modulo teorico-tecnico + 4 ore di pratica

  • Carriponte

    • 4 ore modulo teorico-tecnico

    • 6 ore pratica con comando in cabina

    • 6 ore pratica con comando pensile/radiocomando

    • 7 ore se la macchina prevede entrambi i comandi

Tempistiche e aggiornamenti

I lavoratori devono completare questi nuovi corsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
I corsi già svolti prima di questa data saranno riconosciuti, purché conformi ai nuovi contenuti.

L’aggiornamento della formazione deve essere effettuato ogni 5 anni, con una durata minima di 4 ore, esclusivamente su attività pratiche.


Verifica dell’apprendimento: diventano obbligatorie e standardizzate

Una delle più importanti innovazioni del nuovo Accordo sulla formazione sicurezza lavoro 2025 è l’introduzione di criteri uniformi per le verifiche finali di apprendimento.

Corsi base

Per i lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, la verifica finale consisterà in:

  • Almeno 30 domande, ciascuna con tre opzioni di risposta

  • L’esito è positivo con almeno il 70% di risposte corrette

  • In alternativa: colloquio orale

Corsi di aggiornamento

  • Almeno 10 domande

  • Sempre tre risposte alternative

  • Superamento con almeno il 70% di risposte corrette

Altri corsi (DL SPP, RSPP, spazi confinati, attrezzature)

Le verifiche possono includere:

  • Simulazioni

  • Prove pratiche

  • Colloqui orali



Monitoraggio e controlli: cosa sappiamo finora

Il tema del monitoraggio delle attività formative è ancora in attesa di chiarimenti normativi. L’Accordo 2025 si limita, nella parte VI, a indicare che:

“Gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potranno prevedere, nell’ambito delle proprie competenze, controlli sulle attività formative e sulla conformità normativa, sia da parte dei soggetti erogatori che dei destinatari della formazione.”

Al momento non sono ancora stati emanati atti legislativi di dettaglio, ma si prevede che arriveranno successive disposizioni per definire:

  • Criteri di controllo

  • Procedure di ispezione

  • Modalità di sanzione per mancato rispetto





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