Lavori in Quota: Definizione, normativa e formazione

Lavori in Quota: Definizione, normativa e formazione

Lavori in Quota, compresi i lavori in fune, rappresentano una delle sfide più significative in termini di sicurezza sul lavoro, con un alto potenziale di rischio di cadute che possono provocare infortuni gravi o fatali. Di fronte a queste attività, la formazione e l'addestramento nei lavori in quota diventano strumenti cruciali per la prevenzione degli infortuni.


Cosa si intende con "Lavori in Quota"?

Qual'è la normativa che regola i "Lavori in Quota"?

Quali attrezzature possono essere utilizzate per svolgere in sicurezza i Lavori in Quota?

Formazione per i Lavori in Quota

Scelta dei DPI nei Lavori in Quota




Cosa si intende con "Lavori in Quota"?


Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, comunemente noto come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (TUSL), categorizza i Lavori in Quota come quelle attività che espongono chi le esegue al pericolo di caduta da un piano elevato, specificatamente da un'altezza che supera i 2 metri rispetto a una superficie considerata stabile.

Ma cosa si dovrebbe intendere esattamente per "superficie stabile"? Sebbene il decreto non fornisca una definizione precisa del concetto, è ampiamente accettato che una superficie si possa qualificare come stabile quando è immune agli effetti della gravità, garantendo quindi un supporto sicuro e inamovibile. Esempi tipici di ciò includono il suolo naturale o il pavimento interno di un edificio.



Qual'è la normativa che regola i "Lavori in Quota"?


La normativa relativa alla sicurezza nei Lavori in Quota è disciplinata nel Capo II del Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL). Questo capitolo, denominato "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota", stabilisce chiaramente che molte attività nei cantieri e durante la costruzione di opere sono considerate lavori in quota.

La legislazione ha previsto che, quando il lavoro non può essere svolto da una posizione adeguata, il datore di lavoro deve selezionare le attrezzature più adatte per garantire la sicurezza nei lavori in quota.

Questa scelta deve rispettare alcuni criteri fondamentali:

  • Dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.
  • Utilizzare attrezzature di dimensioni adeguate alla natura del lavoro in quota e alle sollecitazioni previste, assicurando una circolazione sicura.
  • Identificare il sistema di accesso considerando la frequenza di utilizzo, il dislivello e la durata dell'impiego.

La normativa richiede di valutare attentamente il livello di rischio associato al lavoro in quota, tenendo conto anche della frequenza di accesso. Di conseguenza:

  • Per lavori in quota occasionali, una scala a pioli potrebbe essere considerata sufficiente.
  • Tuttavia, per lavori in quota frequenti o regolari, sono necessari sistemi di accesso più sicuri ed ergonomici rispetto alla semplice scala a pioli.

In conclusione, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro stabilisce l'importanza di scegliere le modalità di esecuzione dei lavori in quota in base al livello effettivo di rischio, includendo la frequenza di accesso come fattore determinante nella selezione delle attrezzature adeguate.



Quali attrezzature possono essere utilizzate per svolgere in sicurezza i Lavori in Quota?


Per l'esecuzione dei lavori in quota in sicurezza possono essere utilizzate diverse attrezzature o "opere provvisionali".

Tra le principali ricordiamo:

  • i ponteggi fissi
  • i trabattelli
  • le piattaforme aeree (PLE) |



Formazione Lavori in Quota


La formazione specifica per coloro che operano in situazioni di lavoro in quota è un tema fondamentale trattato dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Nonostante l'assenza di disposizioni dettagliate riguardo alla durata esatta e ai contenuti specifici dei corsi di formazione per i lavori in quota, il suddetto decreto stabilisce chiaramente che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire una formazione adeguata ai lavoratori impegnati in tali attività.

Questa formazione deve coprire diversi aspetti fondamentali, tra cui:

  • La consapevolezza dei rischi specifici legati al lavoro in quota.
  • La conoscenza delle misure di sicurezza da adottare per prevenire incidenti e infortuni.
  • L'apprendimento sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro impiegate in quota.
  • L'istruzione sull'uso adeguato dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) specificamente progettati per prevenire le cadute dall'alto.

Il corso di formazione per i lavoratori addetti ai lavori in quota deve quindi includere sia lezioni teoriche che pratiche. Durante il corso, i partecipanti dovrebbero:

  • Analizzare i pericoli specifici associati al lavoro in quota.
  • Esaminare le tecniche e le misure di sicurezza tecniche da applicare per mitigare i rischi.
  • Studiare le procedure operative standard per minimizzare il pericolo di cadute dall'alto.
  • Ricevere informazioni approfondite sui vari tipi di dispositivi anticaduta, sia collettivi che individuali, con un focus particolare sull'apprendimento pratico relativo all'uso sicuro dei sistemi di ancoraggio e dei DPI anticaduta.

L'approccio integrato, che combina teoria e pratica, è essenziale per garantire che i lavoratori acquisiscano non solo la conoscenza necessaria ma anche le competenze pratiche per operare in modo sicuro in altezza, contribuendo a ridurre significativamente il rischio di incidenti e infortuni legati al lavoro in quota.

Iscriviti al Corso di Formazione!



Scelta dei DPI nei Lavori in Quota


La normativa sulla sicurezza nei lavori in quota, come definita nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, richiede la corretta scelta e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anticaduta. Questi dispositivi devono essere impiegati quando non sono disponibili misure di protezione collettiva e devono essere conformi alle norme tecniche stabilite. Questo obbligo è inequivocabile e non facoltativo, come chiarito dall'articolo 2 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008.

I DPI anticaduta devono essere composti da vari elementi, che possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità specifiche del lavoro e conformemente alle normative tecniche. Questi elementi includono:

  • Assorbitori di energia
  • Connettori
  • Dispositivi di ancoraggio
  • Cordini
  • Dispositivi retrattili
  • Guide o linee vita flessibili
  • Guide o linee vita rigide
  • Imbracature

Le norme tecniche di riferimento per la scelta e l'utilizzo dei DPI anticaduta sono dettagliate nei seguenti standard:

  • UNI EN 341: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa.

  • UNI EN 353-1: Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida.

  • UNI EN 353-2: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Dispositivi di caduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile.

  • UNI EN 354: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Cordini.

  • UNI EN 355: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia.

  • UNI EN 360: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.

  • UNI EN 361: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo.

  • UNI EN 362: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori.

  • UNI EN 363: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta.

  • UNI EN 813: Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture con cosciali