Quando va aggiornato il corso lavori in fune?
Creata 14 maggio 2026 | Aggiornata 14 maggio 2026
L’aggiornamento del corso lavori in fune deve essere effettuato ogni 5 anni, come previsto dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 per gli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
L’aggiornamento periodico è obbligatorio per mantenere valide le competenze operative necessarie allo svolgimento dei lavori su fune e per garantire che il lavoratore continui a utilizzare correttamente tecniche operative, sistemi di ancoraggio e DPI di 3ª categoria.
La mancata effettuazione dell’aggiornamento lavori in fune può comportare la sospensione dell’idoneità operativa del lavoratore e l’impossibilità di svolgere legalmente attività mediante funi in cantieri, impianti industriali, coperture o strutture sospese.
Il datore di lavoro può inoltre anticipare l’aggiornamento rispetto alla scadenza quinquennale quando si verificano cambiamenti che incidono sulla sicurezza operativa, ad esempio nei seguenti casi:
- introduzione di nuovi DPI anticaduta, attrezzature o tecnologie operative;
- modifica significativa delle procedure aziendali;
- presenza di nuovi rischi non previsti nella precedente valutazione;
- lungo periodo di inattività del lavoratore nelle attività su corda;
- incidenti, infortuni o near miss che richiedono revisione delle procedure operative;
- evoluzioni normative o tecniche rilevanti.
Il D.Lgs. 81/08 prevede infatti che il datore di lavoro verifichi costantemente che gli operatori addetti ai lavori su fune siano:
- formati;
- addestrati;
- idonei alla mansione;
- aggiornati rispetto ai rischi specifici dell’attività.
L’aggiornamento non rappresenta quindi una semplice formalità amministrativa, ma uno strumento indispensabile per mantenere elevate precisione tecnica, capacità operative e gestione delle emergenze durante le attività in sospensione.
Un attestato scaduto può comportare non conformità durante controlli ispettivi e responsabilità rilevanti in caso di infortunio sul lavoro, poiché la formazione non aggiornata può essere considerata insufficiente rispetto agli obblighi previsti dalla normativa.